Siete in
Home > News > Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

 

La newsletter sul Fisco per il mmg 15 gennaio 2021
La Commissione Fisco della FIMMG spiega il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure di prevenzione del Coronavirus

 

L’art. 120 del DL 34/2020 ha previsto un credito d’imposta al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro per contenere la diffusione del CoronavirusTale credito di imposta ai fini dei ristori previsti nei confronti della categoria del MMG, si cumula con quello inerente alla sanificazione degli ambienti da lavoro, sul quale nei mesi scorsi la Commissione Fisco ha già relazionato.

Soggetti beneficiari

L’agevolazione è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (quindi anche i MMG) in luoghi aperti al pubblico.

Ambito oggettivo

Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per:

  • il rifacimento di spogliatoi e mense;
  • la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • l’acquisto di arredi di sicurezza.

Tali interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

In caso di rimodulazione degli spazi esistenti per garantire la sicurezza, possono beneficiare dell’agevolazione tutti i costi relativi ad interventi accessori per i quali risulti dimostrabile (in termini di relazione causa-effetto) che la relativa realizzazione si è resa necessaria a seguito della messa in atto di quelli principali (agevolabili). Sono pertanto agevolabili le spese edilizie sostenute per il ripristino della pavimentazione e per il rifacimento dell’impianto elettrico degli ambienti danneggiati a seguito della rimodulazione degli spazi (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 362/2020).

L’agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti necessari di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Rientrano nell’agevolazione anche i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

 

Ambito temporale

Il credito adeguamento spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
Ai fini dell’imputazione delle spese, per gli esercenti arti e professioni, tra cui i MMG, rileva il principio di cassa.

 

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 60% delle suddette spese sostenute nel 2020, con un limite massimo di spese ammissibili pari a 80.000 euro. Il credito spettante è quindi sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2020, § 1.3).
Il calcolo del credito spettante va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, ove dovuta.
Ai sensi dell’art.110 del TUIR, l’IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d’imposta, come avviene per gli oneri accessori capitalizzabili all’investimento principale (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2020, § 1.3).

 

Comunicazione delle spese

Al fine di beneficiare dell’agevolazione, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione delle spese ammissibili:

  • dal 20.7.2020 al 31.5.2021 (in luogo del 30.11.2021 inizialmente previsto);
  • in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate;
  • utilizzando l’apposito modello;
  • direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato.

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili sostenute dall’1.1.2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione nonché quelle che si prevede di sostenere fino al 31.12.2020.

 

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta può essere:

  • utilizzato dall’1.1.2021 al 30.6.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021, per effetto dell‘art.1 co. 1098 – 1099 della L. 178/2020) esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6918”), ai sensi dell’art.17 del DLgs. 241/97;
  • ceduto, anche parzialmente, nel medesimo termine ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (art.122 del DL 34/2020).

Comunicazione della cessione del credito

La comunicazione della cessione del credito sanificazione è effettuata (provv. Agenzia delle Entrate 259854/2020):

  • dall’1.10.2020, ovvero, se la comunicazione delle spese è inviata successivamente al 30.9.2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione stessa;
  • esclusivamente a cura del soggetto cedente;
  • utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione con le suddette modalità.
Dopo la comunicazione dell’accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

 

Rilevanza fiscale dell’agevolazione

Per l’agevolazione in esame NON viene disposta l’esclusione dalla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

 

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti (art.120 co. 2 del DL 34/2020). Tale misura di favore potrebbe quindi cumularsi con il credito d’importa per la sanificazione.

 

Commissione Fisco FIMMG

Top