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Comunicazione Commissione Fisco – DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER GLI OPERATORI SANITARI

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER GLI OPERATORI SANITARI

Applicazione art. 10-bis del DL 119/2018 dal 29 Gennaio 2021

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze firmato il 29 Gennaio 2021 ha ridefinito, ancora una volta, le nuove regole per l’invio telematico al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie.

Per effetto delle modifiche apportate dal DM sopra citato, la decorrenza della periodicità mensile dell’invio dei dati al Sistema TS viene differita di un anno, in quanto si applicherà per le spese sostenute dal 1° Gennaio 2022.

In via transitoria, per le spese sostenute nel 2021, viene introdotta una periodicità semestrale.

In particolare, in relazione alle spese sanitarie sostenute nel 2021, la trasmissione deve avvenire entro:

 

  • il 31 Luglio 2021 per le spese sostenute nel primo semestre 2021
  • il 31 Gennaio 2022 per le spese sostenute nel secondo semestre 2021

 

Viene inoltre stabilito che per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale.

Relativamente all’emissione di fatture in ambito sanitario, giova ricordare i seguenti aspetti:

  • Fatture per prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (B2C)

Relativamente agli aspetti della fatturazione elettronica, previsti dall’ art. 10-bis del DL 119/2018 e succ., va innanzitutto ricordato che, secondo le disposizioni vigenti, non possono emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI):

– i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018): in particolare quindi, per il MMG, relativamente alle fatture emesse per prestazioni sanitarie ( ad es. certificative) nei confronti dei propri assistiti, o altre prestazioni di natura libero professionale rese a persone fisiche (B2C);
– i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis comma 2 del DL n. 135/2018).

Restano tuttora ferme, infatti, le questioni correlate al rispetto delle disposizioni del Regolamento Ue 679/2016 (in specie quelle dell’art. 9, che vieta il trattamento di dati relativi alla salute), sottolineate dal Garante per la protezione dei dati personali, il quale aveva richiesto, con provv. 20 dicembre 2018 n. 511, che l’Agenzia delle Entrate individuasse, “quanto prima, idonee misure appropriate e specifiche a tutela dei diritti fondamentali degli interessati” per consentire l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Premesso quanto sopra, può essere utile quindi sottolineare ancora che, per il MMG, il divieto di emissione di fatture in formato elettronico mediante SdIriguarda pertanto esclusivamente le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (B2C) in conseguenza dei succitati aspetti di tutela della privacy ancora non garantiti.

  • Fatture per prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di soggetti passivi diversi dalle persone fisiche

Diversamente, per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di soggetti passivi diversi dalle persone fisiche, pur in presenza dell’obbligo pressoché generalizzato di emissione di e-fattura mediante SdI, è necessario assumere alcune accortezze nella descrizione dell’operazione, evitando di indicare il “nome del paziente” o “altri elementi che consentano di associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile” (FAQ Agenzia delle Entrate 19 luglio 2019 n. 73).

  • Fatture contenenti sia spese di natura sanitaria che voci di spesa non concernenti l’ambito medico

Un ulteriore aspetto da tenere presente nell’ambito della fatturazione delle prestazioni sanitarie, riguarda l’eventualità che i documenti contengano, oltre alle spese di natura sanitaria, altre voci di spesa non relative all’ambito medico: si pensi, a titolo meramente esemplificativo, agli oneri sostenuti dal paziente per il ricovero in clinica ovvero in relazione a particolari servizi di ospitalità.

In vari documenti di prassi (si vedano, ad esempio, la circolare 17 giugno 2019 n.14, § 2.1.1 e la FAQ 29 gennaio 2019 n. 58), l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la fattura che contenga sia spese sanitarie sia altre voci di spesa non sanitarie può essere emessa in formato cartaceo ovvero in formato elettronico ma, ricorrendo quest’ultima ipotesi, trasmessa attraverso canali diversi dal Sistema di Interscambio.

  • Fatture per prestazioni imponibili IVA e con validità legali

In relazione a prestazioni imponibili IVA e con validità legali, si presume che, se rese a una Pubblica Amministrazione, debbano essere documentate mediante fattura elettronica. 

Infine, applicando i criteri generali sopra delineati, e salvo diverse impostazioni interpretative fornite da futuri interventi legislativi, allo stato attuale si ritiene che la stessa fattura, se emessa nei confronti di una persona fisica (B2C), (nel caso del MMG, per certificazioni assoggettate ad IVA) non debba essere emessa elettronicamente e trasmessa allo SdI, bensì in formato cartaceo ed inviata al Sistema Tessera Sanitaria con la periodicità prevista, nel rispetto dei principi sottolineati dal Garante per la protezione dei dati personali sopra descritti.

 

 

Commissione Fisco FIMMG

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