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GREEN PASS TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE

Lunedì 21 Marzo 2022

Le informazioni trattate qui sono prese direttamente dal sito del Ministero della Salute, o sul siti ufficiali del Governo Italiano.

Piccolo “memento” il pz può trovare la sua certificazione anche:

  • scaricando l’APP IO
  • scaricando l’APP LAZIO SALUTE
  • andando sul sito Governo.it e inserendo i  codici di protocollo o del fine isolamento covid o della vaccinazione
  • il MMG può controllare sul sistema Ts che siano presenti le certificazioni del proprio assistito, è tenuto a garantire di aver registrato correttamente vaccinazione o certificato di fine isolamento

Il provvedimento stabilisce:

  1. obbligo di mascherine:  fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso/mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà  sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  2. fine del sistema delle zone colorate;
  3. capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;
  4. protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19.
Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step

  • fine del sistema delle zone colorate
  • graduale superamento del green pass
  • eliminazione delle quarantene precauzionali

Accesso al luogo di lavoro

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo

Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).

Scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:

Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia
quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe: le attività in presenza, sopra i 6 aa con FFP2 per dieci giorni .
In caso di comparsa di sintomi al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni: le attività in presenza,  mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Personale Covid
Il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.

Strutture dell’emergenza

Il decreto inoltre stabilisce

  • Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità
  • Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19: è istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il ministero della Salute. Dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni

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CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

Modifiche al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 (Direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della giustizia Marta Cartabia ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce modifiche al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 (Direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).

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RAPPRESENTANZE PERMANENTI PRESSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, ha deliberato l’istituzione della Rappresentanza Permanente d’Italia, con rango di Ambasciata, presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in Parigi.

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INFORMATIVE

Il Ministro per il sud e la coesione territoriale Mara Carfagna ha svolto una informativa in merito all’individuazione delle aree tematiche e degli obiettivi strategici relativi alla programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, predisposta in attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 178, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

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DELIBERAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato:

  • l’ulteriore stanziamento di 12 milioni di euro per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;
  • l’ulteriore stanziamento di 30 milioni di euro per la realizzazione degli interventi in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
  • l’ulteriore stanziamento di 173 milioni di euro per il proseguimento dell’attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eccezionali eventi sismici che a partire dal 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
  • la proroga, per dodici mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney-La Trinitè, di Gressoney Saint – Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Point-Saint Martin, di Bard, di Donnas, di Hone, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione Valle d’Aosta;
  • la proroga, per dodici mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese;
  • la proroga, per dodici mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle province di Cosenza e Crotone;
  • la proroga, per dodici mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavenide, di Cavinazza, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiavè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Pelo, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi, di Vermiglio, di Porte di Rendena, di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazzo e di Stenico della Provincia autonoma di Trento.

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NOMINE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha deliberato la nomina, a decorrere dal 1° marzo 2022, del dott. Carlo Renoldi, magistrato ordinario attualmente Consigliere della Corte di Cassazione, a Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

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Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 17.40

Per certificazione verde si intende una certificazione anche cartacea comprovante uno dei seguenti stati:

  • l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2
  • la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento, prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo)
  • il referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti.

Esempi:

  • il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla ASL alla fine del ciclo vaccinale, oppure dal MMG che indica anche il numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’individuo, è considerato un certificato verde Covid-19
  • il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla ASL o MMG dopo la prima dose, che indica la data della seconda dose (se prevista), è considerato un certificato verde Covid-19
  • il certificato di fine isolamento rilasciato dalla ASL, o dal MMG è considerato un certificato verde Covid-19
  • il referto del test antigenico negativo effettuato presso le farmacie autorizzate o i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta è considerato un certificato verde Covid-19.

Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 prevede, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, la possibilità di spostamento in entrata e in uscita dai territori collocati in zona rossa o arancione, anche ai soggetti muniti di certificazione verde.

Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 prevede che dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida specifiche e con la  prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni  verdi.

  • La certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 viene rilasciata in formato cartaceo o digitale dalla struttura sanitaria o dal Servizio Sanitario Regionale di competenza. Al momento, la validità è dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (quando sono previste 2 dosi) e di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale.
  • La certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione da COVID-19, viene rilasciata in formato cartaceo o digitale, contestualmente alla fine dell’isolamento, dalla struttura ospedaliera presso cui si è effettuato un ricovero, dalla ASL competente, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta. Al momento, la validità è di sei mesi dalla data di fine isolamento.
  • La certificazione verde Covid-19 di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con esito negativo è rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie o dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che erogano tali test. La validità della certificazione è di 48 ore dal prelievo del materiale biologico.

No, le misure di igiene vanno sempre rispettate, in quanto non può essere garantita la totale eliminazione del rischio di prima infezione nei vaccinati o di reinfezione nei guariti, anche a causa della circolazione delle varianti, nè può essere escluso il rischio di trasmissione del virus. Ugualmente, non è escluso il rischio di prima infezione e, conseguentemente, il rischio di trasmissione in chi abbia un tampone negativo.

Pertanto, tutti i cittadini devono continuare a:

  • indossare le mascherine
  • rispettare il distanziamento fisico
  • igienizzare frequentemente le mani

anche se in possesso di una certificazione verde Covid-19.

No, al momento il test sierologico non è un test previsto per il rilascio della certificazione verde.

Per quanto riguarda i tempi attualmente indicati per la validità della certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 e della certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione da COVID-19, va precisato che tale scadenza è stata fissata provvisoriamente, anche in vista dell’imminente entrata in vigore del Digital Green Certificate, previsto da una proposta di Regolamento europeo, che dovrebbe essere approvata a breve ed entrare in vigore nel corso del prossimo mese di giugno. Le indicazioni per l’emissione di dette certificazioni saranno soggette a periodica revisione, sulla base delle evidenze scientifiche che si renderanno disponibili e delle indicazioni che verranno fornite in ambito UE.

Per Digital Green Certificate (DGC) si intende un certificato, digitale o cartaceo, identificato come di:

  • avvenuta vaccinazione contro il COVID-19
  • avvenuta guarigione da COVID-19
  • effettuazione di un test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2 con risultato negativo,

che sia interoperabile a livello europeo, attraverso un codice a barre bidimensionale (QRcode), verificabile attraverso dei sistemi di validazione digitali, associato ad un codice identificativo univoco a livello nazionale. L’interoperabilità europea si avrà grazie alla definizione di dati e regole comuni, che devono essere utilizzate per l’emissione dei certificati nei 27 Paesi dell’Unione Europea e allo sviluppo di piattaforme e strumenti informatici nazionali ed europei deputati a garantire l’emissione, la validazione e l’accettazione dei certificati. Il DGC sarà gratuito e in italiano e inglese e, per la Provincia Autonoma di Bolzano, anche in tedesco.

La finalità è quella di facilitare la circolazione dei cittadini tra i diversi Paesi dell’Unione Europea, attraverso la definizione di criteri comuni tra i 27 Paesi e l’utilizzo di certificati interoperabili, che potrebbero evitare periodi di quarantena o ulteriori test. Un’altra finalità è la riduzione delle falsificazioni dei certificati. Il possesso di uno dei certificati non rappresenta un prerequisito per viaggiare, ma agevola gli spostamenti.

L’entrata in vigore è prevista per giugno 2021

No. I certificati verdi sono rilasciati in ambito regionale e sono validi solo sul territorio nazionale e fino all’entrata in vigore del Digital Green Certificate, che verrà invece emesso da una piattaforma nazionale, alimentata con i dati trasmessi dalle Regioni, e conterrà un codice a barre bidimensionale (QRcode) per verificarne digitalmente l’autenticità e validità. Sarà necessario per muoversi in Unione Europea oltre a valere sul territorio nazionale per gli spostamenti e le attività per i quali è richiesta certificazione.

La certificazione verde Covid-19 è valida solo sul territorio nazionale, in quanto al momento il sistema e le regole del Digital Green Certificate non sono entrati in vigore, pertanto per recarsi all’estero si è soggetti alle normative dei singoli Paesi.
Consultare i siti istituzionali degli altri Paesi prima di mettersi in viaggio.

Direzione generale della prevenzione sanitaria
Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

salute.gov.it

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