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FISCO FIMMG – Il Super-Ammortamento per il MMG – “La proroga del DL “Rilancio”

Il Super-Ammortamento per il MMG – “La proroga del DL “Rilancio”

L’art. 50 del DL “Rilancio”, ha prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine “lungo” per poter effettuare l’investimento al fine di fruire del super-ammortamento 2019, risolvendo così le problematiche legate all’emergenza epidemiologica.

Ai sensi dell’art. 1 del DL 34/2019, per fruire dei super-ammortamenti, i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni tra cui vengono annoverati ovviamente anche i MMG devono effettuare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o comunque entro il termine “lungo” del 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In linea con tale disposizione, l’art. 1 comma 196 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha stabilito che le disposizioni relative al nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali – che ha di fatto sostituito il vecchio super-ammortamento – non si applicano agli investimenti aventi a oggetto i beni “ordinari” effettuati tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l’agevolazione prevista dall’art. 1 del DL 30 aprile 2019 n. 34 convertito.

L’emergenza epidemiologica ha determinato la chiusura dell’attività di molte aziende produttrici di beni strumentali, per cui sono emerse difficoltà nel soddisfare il requisito dell’effettuazione dell’investimento entro il suddetto termine del 30 giugno 2020, per cui L’art. 50 del DL “Rilancio”, rubricato “Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento” è intervenuto opportunamente a livello normativo.

Ha infatti stabilito che “in considerazione della situazione emergenziale covid-19, il termine del 30 giugno 2020 previsto dall’articolo 1 del decreto legge del 30 aprile 2019, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2020”.

Ne consegue che, qualora entro il 31 dicembre 2019 sia stata effettuata la c.d. “prenotazione” (attraverso l’accettazione dell’ordine e il pagamento dell’acconto minimo del 20%), per poter beneficiare dell’ultima versione dei super-ammortamenti di cui al citato art. 1 del DL 34/2019 (maggiorazione del 30%, con un tetto massimo agli investimenti in misura pari a 2,5 milioni di euro) non è più necessario che l’investimento sia effettuato entro il 30 giugno 2020, ma lo stesso dovrà essere effettuato entro fine anno, essendo stato spostato il termine “lungo” al 31 dicembre 2020.

Si ricorda che per individuare l’esatto momento in cui l’investimento si considera realizzato rileva la data della consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. In caso di leasing, rileva la data di consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo).


Commissione Fisco FIMMG

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