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FIMMG NAZIONALE MOZIONE

MOZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FIMMG
Roma, 16 maggio 2026
Il Consiglio Nazionale FIMMG, riunitosi a Roma il 16 maggio 2026 presso l’Hotel Cardo,
udita la relazione del Segretario Generale Nazionale, Silvestro Scotti,
LA APPROVA

ED ESPRIME UNANIME SOSTEGNO ALLE AZIONI DEL SEGRETARIO NAZIONALE.
Il Consiglio Nazionale della FIMMG

RITIENE INACCETTABILE LA BOZZA DI DECRETO DELLE REGIONI

sia nel metodo che nel merito.
Nel metodo, il Consiglio Nazionale della FIMMG
SOSTIENE

con assoluta fermezza quelli che sono i principi ordinamentali, contrattuali e professionali
che regolano il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale con il Servizio
sanitario nazionale.
La Medicina Generale non può essere riformata attraverso interventi unilaterali, di
apparente urgenza, che sovrappongano la fonte legislativa alla fonte pattizia,
contravvenendo ai principi costituzionali di autonomia negoziale e rappresentanza
sindacale (artt. 39 Cost.) che precludono l’intervento normativo d’urgenza su
materie riservate alla contrattazione collettiva, né attraverso modelli organizzativi che
destrutturino il rapporto fiduciario, indeboliscano la convenzione, cancellino gli Accordi
Integrativi Regionali o introducano canali paralleli di accesso alla professione.
Pertanto, il Consiglio Nazionale della FIMMG

RIGETTA CON FERMEZZA

primariamente che si calpesti il diritto costituzionale alla rappresentatività e alla
contrattazione sindacale e quindi l’ipotesi che l’Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di
Medicina Generale venga imposto per legge, attraverso un decreto, e

RIVENDICA IN MODO INEQUIVOCABILE

che il Governo si impegni a che si ristabilisca con chiarezza il corretto rapporto tra legge e
“diritto sindacale” da cui scaturisce l’ACN: la legge fornisce indirizzi strategici; l’ACN
recepisce, disciplina e attua tali indirizzi nell’ambito della propria autonomia negoziale.

Nel merito, il Consiglio Nazionale della FIMMG
RIFIUTA CATEGORICAMENTE
ogni riferimento al ricorso complementare al rapporto di lavoro dipendente ancorché
definito come “residuale” ma che appare invece uno degli scopi non dichiarati di tale
decreto. A supporto di tale rifiuto si richiama il rispetto del quadro ordinamentale vigente,
che individua il rapporto convenzionale quale modello caratterizzante la medicina generale
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, e in particolare:
● l’articolo 25 della Legge 833/1978, che fonda il rapporto fiduciario tra cittadino e
medico di medicina generale;
● l’articolo 8 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., che disciplina il rapporto convenzionale e la
relativa contrattazione collettiva;
● il D.Lgs. 368/1999, in materia di formazione specifica in medicina generale;
● il D.Lgs. 158/2012, che ha rafforzato l’organizzazione della medicina generale nella
logica delle forme aggregative e della continuità assistenziale territoriale.
● Tutti gli AACCNN degli ultimi tre anni ed in particolare l’ultimo dei quali, che non ha
trovato ancora applicazione, siglato meno di tre mesi fa, costruito sullo spirito della
suddetta normativa e nella volontà collaborativa di risolvere i temi del PNRR e delle
Case di Comunità.
La medicina generale è e deve restare una professione convenzionata, fiduciaria,
territoriale, integrata nel SSN, ma non assorbita in un rapporto di dipendenza.
Il Consiglio Nazionale della FIMMG, nell’evidenziare i pericoli della previsione di un canale
dipendente:
● destrutturazione del modello fiduciario, coesistenza ingestibile di due regimi giuridici
paralleli;
● discriminazione tra professionisti chiamati a svolgere funzioni analoghe con rapporti
diversi,
● progressiva marginalizzazione della convenzione e conseguente definanziamento,
● indebolimento della continuità assistenziale fondata sulla libera scelta del cittadino,
● trasformazione della medicina generale in una funzione amministrata e non più in
una relazione professionale fiduciaria.
RIVENDICA
la Convenzione come modalità esclusiva e specifica di esercizio della medicina generale
nell’ambito del SSN e in quest’ambito considera la quota oraria come strumento
convenzionale, contrattato, programmato e coerente con il modello fiduciario della
medicina generale e rigetta qualsiasi tentativo di utilizzarla come strumento di anticamera
alla dipendenza, valutando all’interno dell’ambito dell’ACN il suo utilizzo coerente anche
con i principi di rispetto vita-lavoro e di femminilizzazione della professione.

 

 

Il Consiglio Nazionale della FIMMG

 

 

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