FIMMG NAZIONALE MOZIONE News by staff - 18 Maggio 202618 Maggio 2026 MOZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FIMMG Roma, 16 maggio 2026 Il Consiglio Nazionale FIMMG, riunitosi a Roma il 16 maggio 2026 presso l’Hotel Cardo, udita la relazione del Segretario Generale Nazionale, Silvestro Scotti, LA APPROVA ED ESPRIME UNANIME SOSTEGNO ALLE AZIONI DEL SEGRETARIO NAZIONALE. Il Consiglio Nazionale della FIMMG RITIENE INACCETTABILE LA BOZZA DI DECRETO DELLE REGIONI sia nel metodo che nel merito. Nel metodo, il Consiglio Nazionale della FIMMG SOSTIENE con assoluta fermezza quelli che sono i principi ordinamentali, contrattuali e professionali che regolano il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale con il Servizio sanitario nazionale. La Medicina Generale non può essere riformata attraverso interventi unilaterali, di apparente urgenza, che sovrappongano la fonte legislativa alla fonte pattizia, contravvenendo ai principi costituzionali di autonomia negoziale e rappresentanza sindacale (artt. 39 Cost.) che precludono l’intervento normativo d’urgenza su materie riservate alla contrattazione collettiva, né attraverso modelli organizzativi che destrutturino il rapporto fiduciario, indeboliscano la convenzione, cancellino gli Accordi Integrativi Regionali o introducano canali paralleli di accesso alla professione. Pertanto, il Consiglio Nazionale della FIMMG RIGETTA CON FERMEZZA primariamente che si calpesti il diritto costituzionale alla rappresentatività e alla contrattazione sindacale e quindi l’ipotesi che l’Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale venga imposto per legge, attraverso un decreto, e RIVENDICA IN MODO INEQUIVOCABILE che il Governo si impegni a che si ristabilisca con chiarezza il corretto rapporto tra legge e “diritto sindacale” da cui scaturisce l’ACN: la legge fornisce indirizzi strategici; l’ACN recepisce, disciplina e attua tali indirizzi nell’ambito della propria autonomia negoziale. Nel merito, il Consiglio Nazionale della FIMMG RIFIUTA CATEGORICAMENTE ogni riferimento al ricorso complementare al rapporto di lavoro dipendente ancorché definito come “residuale” ma che appare invece uno degli scopi non dichiarati di tale decreto. A supporto di tale rifiuto si richiama il rispetto del quadro ordinamentale vigente, che individua il rapporto convenzionale quale modello caratterizzante la medicina generale nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, e in particolare: ● l’articolo 25 della Legge 833/1978, che fonda il rapporto fiduciario tra cittadino e medico di medicina generale; ● l’articolo 8 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., che disciplina il rapporto convenzionale e la relativa contrattazione collettiva; ● il D.Lgs. 368/1999, in materia di formazione specifica in medicina generale; ● il D.Lgs. 158/2012, che ha rafforzato l’organizzazione della medicina generale nella logica delle forme aggregative e della continuità assistenziale territoriale. ● Tutti gli AACCNN degli ultimi tre anni ed in particolare l’ultimo dei quali, che non ha trovato ancora applicazione, siglato meno di tre mesi fa, costruito sullo spirito della suddetta normativa e nella volontà collaborativa di risolvere i temi del PNRR e delle Case di Comunità. La medicina generale è e deve restare una professione convenzionata, fiduciaria, territoriale, integrata nel SSN, ma non assorbita in un rapporto di dipendenza. Il Consiglio Nazionale della FIMMG, nell’evidenziare i pericoli della previsione di un canale dipendente: ● destrutturazione del modello fiduciario, coesistenza ingestibile di due regimi giuridici paralleli; ● discriminazione tra professionisti chiamati a svolgere funzioni analoghe con rapporti diversi, ● progressiva marginalizzazione della convenzione e conseguente definanziamento, ● indebolimento della continuità assistenziale fondata sulla libera scelta del cittadino, ● trasformazione della medicina generale in una funzione amministrata e non più in una relazione professionale fiduciaria. RIVENDICA la Convenzione come modalità esclusiva e specifica di esercizio della medicina generale nell’ambito del SSN e in quest’ambito considera la quota oraria come strumento convenzionale, contrattato, programmato e coerente con il modello fiduciario della medicina generale e rigetta qualsiasi tentativo di utilizzarla come strumento di anticamera alla dipendenza, valutando all’interno dell’ambito dell’ACN il suo utilizzo coerente anche con i principi di rispetto vita-lavoro e di femminilizzazione della professione. Il Consiglio Nazionale della FIMMG Share on: WhatsAppCondividi Allegati Mozione-finale-CN-Fimmg-20260516-pdf Dimensione del file: 221 KB Download: 0