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Ecm: accreditamento, verifiche e violazioni. Le novità di Governo e Regioni

Parte in quarta il 2017 in tema di Ecm. Non bastavano l’avvio del nuovo triennio, le nuove regole sull’attribuzione dei crediti, la chance di recuperare fino a metà del fabbisogno formativo quest’anno, lo scambio di dati su crediti e discenti deciso tra ministero della Salute e Fnomceo. Ora arriva l’intesa governo-regioni per i professionisti della salute, all’esame della conferenza stato regioni. Si tratta ancora di una bozza: un testo unico che riparte dall’intesa del 2012 – provider accreditati dalla Commissione nazionale formazione continua se operanti a livello nazionale e da altri organi se attivi a livello regionale)- e ricapitola le tipologie di eventi accreditabili dai provider (residenziali, Fad, sul campo, blended; per una o più professioni; per una o più macroaree).

La vera novità è costituita dai Manuali che detteranno le regole consolidate da seguire, anche a livello istituzionale, nei rapporti con provider, sponsor, professionisti. Ci saranno un Manuale nazionale e 21 tra regionali e di provincia autonoma per accreditare gli enti di formazione, un Manuale per valutare l’accreditamento del singolo professionista sanitario e un Manuale sulle verifiche ai provider. La Cnfc resta l’organo che detta i requisiti dei provider nazionali (e li nomina), fissa i fabbisogni di crediti e le regole per gli esoneri, e soprattutto approva i manuali; è presieduta dal Ministro della Salute; i vice sono il Presidente Fnomceo e il coordinatore della Commissione salute; ci sono poi 7 ministeriali, 8 esponenti delle regioni e 15 degli ordini professionali (2 dei medici e 1 dei dentisti) più il Direttore risorse umane del Ministero, il direttore generale Agenas e un segretario di estrazione ministeriale. Per le verifiche dirette sui provider agisce l’osservatorio nazionale Fc formato da 5 esponenti della conferenza stato regioni e sei suggeriti da Cnfc, con un responsabile nominato dal coordinatore degli assessori alla Sanità (oggi il piemontese Antonino Saitta), per le verifiche sul conflitto d’interesse opererà la Commissione di garanzia in seno alla Cnfc. La consulta Fc, formata da rappresentanti di ordini, sindacati, società scientifiche e associazioni di pazienti, darà pareri consultivi mentre gli ordini sono preposti a vigilare sull’assolvimento degli obblighi formativi degli iscritti e a sanzionare chi non si aggiorna ai sensi della legge 148/2011
Gli Omceo possono essere provider ma devono offrire almeno il 50% dei crediti su temi deontologici. Il Comitato tecnico delle regioni (con componenti designati da Ministero Salute su proposta Cnfc) armonizza i Manuali nazionale e regionali: questi ultimi possono solo integrare le regole fissate dal Manuale Cnfc per offrire miglior qualità. Le regioni tutte si dotano di propri organismi di verifica per i provider sul proprio territorio, chi non lo fa non può editare manuali. Il consorzio Cogeaps gestisce l’anagrafica dei crediti di tutti i sanitari e la tenuta dei dossier formativi. Se Agenas gestisce la rete informativa sugli eventi nazionali e regionali, l’albo dei provider e i dati sull’attuazione del programma Ecm, Cogeaps ha i dati sul monitoraggio dei professionisti, sui curricula e sui dossier formativi, e i due enti si scambiano i dati raccolti per i rispettivi fini istituzionali.
Dei provider attualmente operanti, 700 sono accreditati standard, circa metà sono provvisori; l’accreditamento provvisorio (anche nelle regioni) dura 2 anni, se definitivo 4: non prima dei 90 giorni dalla scadenza dell’accreditamento provvisorio il provider può far domanda per quello definitivo ma una violazione può mandare all’aria tutto. Sono violazioni molto gravi e contemplano fino alla revoca dell’accreditamento: l’esercizio in altre regioni (senza previo placet Cnfc) del provider accreditato a livello di una regione; l’esercizio di attività formativa senza requisiti per l’accreditamento; la mancata effettuazione di quiz d’apprendimento ove previsti; la mancata consegna di questionari di gradimento al discente; il mancato invio del report al Cogeaps nei 3 mesi canonici; il non-rispetto delle regole sul finanziamento di terzi o sui conflitti d’interesse e sulla pubblicità di prodotti sanitari-dispositivi medici. Apriamo una parentesi sugli ultimi due punti. Secondo la bozza, il provider deve comunicare all’ente accreditante – Ecm: accreditamento, verifiche e violazioni. Le novità di Governo e Regioni
Cnfc se nazionale, regione se regionale- l’esatto supporto economico offerto dallo sponsor; il logo si può mostrare prima e dopo l’evento e nell’ultima pagina del materiale Fad; solo il provider può pagare i docenti; in aula possono entrare massimo 2 esponenti dello sponsor. Si considera poi “reclutato” ogni sanitario che nel partecipare a eventi Ecm benefici di vantaggi, come il soggiorno spesato. Siccome non è permesso accumulare oltre un terzo dei crediti in eventi in cui si è reclutati, chi è tale deve dichiarare al provider di non aver superato i tetti, ed è violazione molto grave se il provider omette o non tiene le dichiarazioni dei discenti sul reclutamento, così come se ostacola le verifiche, o dichiara il falso sulle sponsorizzazioni o non paga il contributo annuale. Sono violazioni “solo” gravi, e comportano sospensione dell’accreditamento da 15 giorni a un anno (o revoca in caso di recidiva) l’imposizione di limiti ingiustificati alla partecipazione ad eventi, la mancata comunicazione di variazioni sui requisiti per l’accreditamento, pubblicità ingannevoli, contenuti formativi non coerenti con gli obiettivi fissati dall’ente accreditante o con i tempi e i modi di fruizione dichiarati, così come le omissioni sul piano formativo annuale, sulla relazione sugli eventi svolti l’anno prima, sul direttore scientifico da nominare per ogni evento, o sulle dichiarazioni relative a programmi e obiettivi del corso, docenti, metodi didattici. Comportano sospensione anche l’erogazione di eventi “fuori tema” rispetto a quelli dichiarati per l’accreditamento, la mancata adozione di un regolamento su compensi e rimborsi e il mancato adeguamento alle istruzioni dopo due violazioni lievi. E’ violazione lieve qualsiasi violazione al di fuori delle precedenti e comporta ammonizione. L’ente accreditante può sempre attenuare la sanzione: ad esempio, se si tratta del primo provvedimento comminato, la revoca può diventare sospensione.

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